Cronologia:
Sec. VIII-VII a.C. I Greci fondano nell'Italia meridionale varie colonie
ed espandono la coltivazione della vite;
181-180 a.C. I Romani trasferiscono nei Campi Taurasini ("Ager Taurasinus"),
quasi privi di popolazione, i Liguri-Apuani di stirpe celtica, questi trovando
delle zone molto fertili riprendono la coltivazione e della vite "greca".
Tito Livio, nel suo Ab Urbe condita storia, parla di una "Taurasia"
dalle "vigne opime";
42 a.C. Dopo la battaglia di Filippi in Macedonia il territorio di Taurasia
viene dato ai soldati romani veterani che vinificano la "vitis ellenica";
/
1167 d.C. Primo documento conosciuto in cui viene citata la vite in Taurasi;
Sec. XV. Gli Spagnoli chiamano la nostra vite "Aglianico";
1898. Scrive lo Strafforello: " Nelle buone annate il vino è
assai copioso e molto se ne esporta nelle province limitrofe, ... principalmente
coi nomi di vino "Tauraso" ed altri. Il migliore si raccoglie
nei Comuni di Taurasi ...";
1970, 26 marzo. Con D.P.R., il "Taurasi", prodotto dal migliore
vitigno dell'antichità, diviene D.O.C. La zona di produzione viene
limitata al territorio di Taurasi e di altri 15 Comuni della provincia di
Avellino (tutti ricadenti nella zona agraria catastale IX detta "Medio
colle dell'Agro Taurasino");
1993, 11 marzo. Con D.M. il "Taurasi" diviene D.O.C.G.
[^ Sopra]
Caratteristiche:
Uve dell'Aglianico (al 100% o all'85% con l'aggiunta di altri vitigni
a bacca rossa non aromatici).
Colore rosso rubino intenso tendente al granato che acquista riflessi
arancione con l'invecchiamento.
Odore caratteristico, etereo, gradevole più o meno intenso. Sapore
asciutto, pieno armonico, robusto, equilibrato, con retrogusto persistente.
Gradazione minima 12°.
Invecchiamento obbligatorio di 3 anni, fino ad 8 ed oltre. Qualifica di
"Riserva", con oltre 4 anni di invecchiamento obbligatorio,
fino a 10 d oltre, gradazione di 12,5%.
Abbinamenti:
E' un vino di gran classe indicato con la selvaggina tanto da pelo che
da penna, con carni rosse e formaggi fermentati forti.
Temperatura di servizio:
Va servito ad una temperatura di 18-20°.
[^ Sopra]
Disciplinare di produzione della Denominazione di
Origine Controllata e Garantita
Taurasi
D.M. 11 marzo 1993 G.U. n. 72 del 27 marzo 1993
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e
garantita "Taurasi" è riservata al vino rosso che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2.
Il vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Taurasi" deve essere ottenuto da uve
provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Aglianico; possono
concorre altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o
autorizzati per la provincia di Avellino, fino a un massimo del
15%.
Articolo 3.
La zona di origine delle uve idonee a
produrre il vino Docg "Taurasi" comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni di Taurasi, Bonito, Castelfranci,
Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella
Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli,
Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le
Nocelle e Venticano, tutti in provincia di Avellino.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino "Taurasi" devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari o comunque di
giacitura ed esposizioni adatte, con assoluta esclusione di quelli
impiantati su terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente
soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i
sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e
comunque atti a non modificare le peculiari caratteristiche dell'uva
e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione
massima per ettaro di coltura specializzata non deve essere
superiore a 100 q.li di uva.
Nel caso di vigneti in coltura
promiscua la produzione massima di uva ammessa dovrà essere
calcolata in relazione alla effettiva estensione di terreno
vitato.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso
un'accurata cernita delle uve, purché la produzione complessiva non
superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
La Regione
Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto
delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di
mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per
ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino "Taurasi" un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale dell'11,5% e alla tipologia "riserva" un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 12%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione ivi compreso
l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito
del territorio della provincia di Avellino.
Nella vinificazione
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La conservazione e l'invecchiamento devono
essere effettuati secondo i metodi tradizionali e comunque in
maniera tale da non modificare le caratteristiche proprie del
vino.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi" deve
essere effettuato esclusivamente con mosti concentrati provenienti
dalla zona di produzione delle uve di cui al precedente articolo 3 o
con mosto concentrato rettificato.
Il vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Taurasi" deve essere sottoposto a
un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni di cui
almeno uno in botti di legno.
Il vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Taurasi" nella tipologia "riserva" deve
essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di
almeno quattro anni, di cui almeno diciotto mesi in botti di
legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre
dell'annata di produzione delle uve.
È consentita l'aggiunta, a
scopo migliorativo, di vino "Taurasi" più giovane a identico
"Taurasi" più vecchio, o viceversa, nella misura massima del 15% nel
rispetto delle disposizioni CEE in materia.
In tal caso, in
etichetta dovrà figurare il millesimo del vino che concorre in
misura preponderante.
La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65%
dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Taurasi" all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore:
rubino intenso, tendente al granato fino ad acquistare riflessi
arancioni con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico, etereo,
gradevole più o meno intenso;
- sapore: asciutto, pieno,
armonico, equilibrato, con retrogusto persistente;
- titolo
alcolometrico volumico minimo totale: 12%;
- acidità totale
minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per
mille.
È facoltà del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,
con proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Il vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Taurasi" riserva, proveniente da
uve che assicurano un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
del 12% e sottoposto alle condizioni di invecchiamento di cui
all'articolo 5 del presente disciplinare, all'atto dell'immissione
al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico minimo
complessivo del 12,5%.
Articolo 7.
Nella designazione e presentazione del vino
Docg "Taurasi" la specificazione di tipologia "riserva" deve
figurare al di sotto della dicitura "denominazione di origine
controllata e garantita" ed essere scritta in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di
origine "Taurasi", della stessa evidenza e riportata sulla medesima
base colorimetrica.
È vietato usare assieme alla denominazione di
origine controllata e garantita "Taurasi" qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine",
"selezionato" e similari.
È consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività
agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria",
"tenuta", "podere", "cascina" e altri termini similari sono
consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in
materia.
È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità
amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile
1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino Docg
"Taurasi" deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile,
dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Ai fini dell'utilizzazione della Docg il
vino "Taurasi", ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n.
164/1992, deve essere sottoposto nella fase di produzione a
un'analisi chimico-fisica e organolettica e a un ulteriore esame
organolettico nella fase precedente l'imbottigliamento, secondo le
norme all'uopo impartite dal ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste.
Il vino a Docg "Taurasi" deve essere immesso al consumo
in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a
5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale
da impedire che il contenuto possa essere estratto senza
l'inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell'articolo 23
della legge n. 164/1992.
I recipienti di cui al comma precedente
devono essere di forma bordolese, di vetro scuro, chiusi con tappo
di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai
tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata e garantita "Taurasi" vini che non rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è
punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10
febbraio 1992, n. 164.
[^ Sopra]
LINKS SUL VINO DI TAURASI
ERSAC - REGIONE CAMPANIA
PERBACCO
PROVINCIA
DI AVELLINO
DIETA
MERIDIONALE
CAPPEROSALATO
VINO STORE
IRPINIA.IT
ASTRADES
cittadelvino
agraria.org